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Vino Bonarda dell'Oltrepò Pavese DOC

Pare che il nome “Bonarda” derivi dal nome longobardo formato da "bono" e “hard”, che significava “forte e coraggioso”. Il vitigno con cui si produce la Bonarda è la Croatina, che deriva invece dal termine dialettale per cravatta, “croatta”.

Caratteristiche organolettiche del vino Bonarda dell'Oltrepò Pavese DOC

La Bonarda dell'Oltrepò Pavese, prodotta in provincia di Pavia, è un vino DOC che si presenta di colore rosso rubino vivo, con un profumo intenso e fruttato e gusto secco o amabile, giustamente tannico. Si abbina bene a salumi, primi piatti con sughi strutturati, secondi di carne. È assai diffusa nella versione vivace o frizzante.

Zone di produzione del vino Bonarda dell'Oltrepò Pavese DOC

È consentita la produzione della Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC nella provincia di Pavia nell'intero territorio dei comuni che seguono: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo. E in parte dei seguenti comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Vitigni consentiti

Per la produzione di Bonarda dell'Oltrepò Pavese DOC è consentito l'uso dei seguenti vitigni: Croatina dall’85% al 100% e Barbera, Vespolina e uva rara insieme o separatamente fino a un massimo del 15%.

Norme di produzione

- I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura
- La produzione massima di uva deve essere di 105 q / ha
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.200 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11% vol.
- È consentita l'irrigazione di soccorso
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOC

 

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