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REGISTRAZIONE

Vino Amarone della Valpolicella DOCG

Il nome Amarone della Valpolicella, ormai famoso da decenni, deriva paradossalmente dalla distinzione in bocca dal dolce Recioto, da cui si narra derivasse involontariamente. Infatti nel 1936 nella Cantina Sociale Valpollicella, il capocantina Adelino Lucchese rinvenne una botte di Recioto dimenticata ancora in fermentazione. Spillato il vino a secco produsse la storica esclamazione: “Ma questo non è un amaro, è un Amarone!”. È anche vero che di vinificazione delle medesime uve, a produrre un rosso amaro, risultano tracce anche antecedenti, che descrivono un vino “amaro supremo, preferibile persino ai Bordeaux”. Si deve alla cantina Bolla nel 1953 la prima commercializzazione dell’Amarone della Valpolicella.

Caratteristiche organolettiche del vino Amarone della Valpolicella DOCG

Di colore rosso granato carico, acquisisce leggeri riflessi aranciati con l’invecchiamento. Al naso colpisce per intensità e persistenza, avvolgendo con profumi di confettura e note speziate, sfumando in muschio e goudron con il passare degli anni. In bocca la frutta matura si unisce al calore e accompagna un sapore pieno e vellutato. La sua struttura richiama a sé i grandi secondi a base di selvaggina, specie se brasati e stracotti, ma anche salumi e formaggi ben stagionati, senza dimenticare i piatti tipici della zona quali "pasta e fasoi" e lo stesso risotto all’Amarone. Fedele compagno di meditazione, a fine pasto come in solitaria.

Zone di produzione del vino Amarone della Valpolicella DOCG

La zona di origine si trova in Veneto e comprende i territori dei comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara. La zona cosiddetta classica comprende esclusivamente i comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio e S. Pietro in Cariano. La sottozona Valpantena è composta da parte dei comuni di Grezzana (Frazione Stallavena) e Verona (Frazioni di Marzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria di Stelle e San Felice Extra). 

Vitigni consentiti

L’uva che caratterizza questo grande rosso è la corvina veronese (detta anche cruina o corvina) tra il 45% e il 95%; è ammessa anche l’uva corvinone al massimo al 50% in sostituzione della corvina, così come l’uva rondinella tra il 5% e il 30%. Sono ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici presenti nei territori della provincia di Verona fino a un massimo di 15%, così come altri vitigni autoctoni a bacca rossa fino a un massimo di 10%.

Norme di produzione

- Terreni: ammessi esclusivamente quelli collinari
- La produzione massima di uva deve essere di 12 t / ha
- Gli allevamenti consentiti sono la spalliera o la pergola veronese inclinata
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non puo’ essere inferiore a 3.300 ceppi / ha
- Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 11% vol.
- I grappoli spargoli sono selezionati al momento della raccolta nella prima metà di ottobre. Gli acini vengono distribuiti in un unico strato sui plateaux, sia per l’aerazione che per garantire una più rapida lavabilità. I plateaux sono impilati nei fruttai, ovvero locali areati creati appositamente. I fruttai devono essere in posizioni aerate, dove la temperatura possa cambiare con gradualità e dove non ci siano ristagni di umidità 
- L'appassimento può essere gestito con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi di appassimento autorizzati, escludendo ogni forma di deumidificazione per calore
- L’appassimento dura circa 120 giorni, e tra fine gennaio e gli inizi di febbraio l’uva viene pigiata e le bucce vengono lasciate macerare a lungo
- Dopo l'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
- Le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del 1° dicembre, a meno che non si verifichino condizioni climatiche che lo rendano necessario, per cui la regione Veneto può autorizzare l'inizio delle operazioni in data antecedente
- La fermentazione a bassa temperatura dura 30 / 50 giorni
- Richiede un invecchiamento di almeno 2 anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve; per poter utilizzare la specificazione riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia
- Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate nella zona DOCG

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